Il diritto dei figli a ricevere affetto

La deprivazione affettiva, di un genitore nei confronti del proprio figlio, costituisce un atto illecito che lede i diritti fondamentali della persona umana: un danno alla sua identità, quantificabile e risarcibile.

Ovviamente, il modello di attenzione e di affetto che un genitore esprime nei confronti del proprio figlio può essere diverso a seconda della cultura e del ceto sociale, ma ciò che conta, è che risponda alle effettive necessità del minore.

Oltre ai diritti di mantenimento, educazione ed istruzione, già previsti dalla Costituzione, il nuovo art. 315bis ha ampliato l’elenco dei diritti spettanti ai figli minori con “ i bisogni affettivi”. I diritti del minore, stabiliti nel codice civile, danno un’importante rilevanza giuridica ai sentimenti, definiti in stretto rapporto con il concetto di sviluppo armonico psicofisico e relazionale del minore, in quanto elementi “necessari” ad una crescita equilibrata.

Qualora vi sia una deprivazione o una carenza affettiva, non solo viene meno il concetto stesso di famiglia, intesa come principale modello di formazione sociale, dove il figlio esprime e rivela la sua personalità, ma può derivarne una compromissione insanabile del suo sviluppo.

Il legame tra genitore e figlio minore deve essere “significativo”, stabile e duraturo, ed anche il solo abbandono “morale”, può pregiudicare questa esigenza. A riguardo, e per ogni caso in esame, la Suprema Corte ha indicato che indagini e valutazioni di un Giudice debbano svolgersi, considerando, sempre e innanzitutto, l’interesse del minore.

Il Tribunale di Milano con la sentenza 2938 del 2017, ad esempio, ha condannato per danni patrimoniali e non patrimoniali, un padre che pur avendo riconosciuto il figlio alla nascita, non solo ha omesso di contribuire al suo mantenimento, ma lo ha privato del rapporto genitoriale.

Un diritto inviolabile che non è compensabile dalla presenza dell’altro genitore, dei nonni o di altri parenti, così come, non può ritenersi assolutamente compensato da un eventuale sostegno economico. Un’assenza che segna la vita del figlio e danneggia la sua identità personale, e in questo caso specifico, tra l’altro, il minore era oltre tutto portatore di  disabilità.

La giurisprudenza di legittimità ha definito: “illeciti endofamigliari” (Cass. n. 9801/2005 Cass. Civ.,n. 15481/2013) gli illeciti del genitore, che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione, privando il figlio, che non ha alcuna colpa, della sua figura, e la cui assenza non è compensabile da altri.

Una mancanza, che lede i diritti fondamentali della persona umana: un danno alla sua identità, e che impone al Giudice di valutare le condizioni, le eventuali possibilità o meno, e i tempi di recupero delle capacità dei genitori di riprendere il loro ruolo affettivo ed educativo, sempre e innanzitutto considerando il benessere del figlio, anche futuro.

Alla luce di tali principi applicati al caso sopracitato, il Tribunale di Milano ha condannato il padre al pagamento della somma di 100.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese sostenute sin dalla nascita, a favore della mamma.

La lesione del diritto all’amore quindi, ammette la risarcibilità dei danni, in quanto violazione del diritto della personalità riconducibile all’articolo 2 della Costituzione. L’ordinamento giuridico che tutela il rapporto d’amore tra il figlio minore e il genitore, sotto forma di diritto soggettivo, del primo ad essere amato dal secondo, è frutto di studi approfonditi che hanno trovato concordi antropologi e medici-psichiatrici, nel ritenere imprescindibile la funzione delle figure genitoriali e dell’affettività nella relazione con il figlio, ai fini della sua corretta e serena formazione psicofisica.

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