Pensione divisa tra l’ex moglie e moglie superstite

Diretta o indiretta?

La pensione di reversibilità è una prestazione economica previdenziale erogata dall’INPS ai parenti superstiti di lavoratori deceduti.
Nel caso in cui, il lavoratore deceduto stesse già percependo una pensione  per anzianità, invalidità o per altri motivi per i quali comunque, ne aveva maturato il diritto, la prestazione erogata viene denominata: “pensione di reversibilità” o “pensione diretta”.

E’ definita “pensione indiretta”, quando invece, nel momento del decesso, il soggetto ancora non la percepiva. Anche in questo caso, i parenti superstiti ne hanno diritto, ma a condizione che il lavoratore deceduto abbia  maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione, o 780 contributi settimanali, ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione, o 260 contributi settimanali, di cui almeno tre anni, o 156 contributi settimanali, nei cinque anni precedenti al decesso.

Cosa accade se il soggetto si è risposato?

Se il lavoratore ha contratto un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità: diretta o indiretta, viene divisa tra l’attuale coniuge (vedovo/a) e l’ex coniuge, con una ripartizione di quote, definite a seguito della valutazione di una serie di criteri, quali:

•    la durata dei rispettivi matrimoni
•    l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge
•    le concrete condizioni economiche delle due parti
•    la durata delle rispettive convivenze prima del matrimonio.

Ne risulta quindi, che nel determinare le quote della pensione di reversibilità, la Giurisprudenza non si limita ad un calcolo matematico, basandosi esclusivamente sul confronto della durata dei due rapporti matrimoniali.

Il periodo di tempo in cui l’ex coniuge viveva la separazione tra l’altro, deve essere considerato a suo favore per la determinazione delle quote, perché di per se, la separazione attenua il vincolo matrimoniale ma non lo scioglie.
Inoltre, per lo stesso motivo, il periodo di convivenza prematrimoniale che abbia coinciso, anche in parte, con il periodo di separazione legale dall’ex coniuge, non può essere contabilizzato nella quota che spetta al coniuge superstite, rimasto vedovo/a.

Nel caso in cui, invece, il soggetto deceduto  non avesse maturato i requisiti sopracitati, a  seguito di attività lavorative iniziate dopo il 31 dicembre 1995, il coniuge superstite, anche se separato o divorziato, così come i figli, possono richiedere l’indennità Una Tantum.

I soggetti beneficiari dell’indennità Una Tantun devono avere specifici requisiti e il diritto è sottoposto a prescrizione ordinaria, cioè si prescrive in dieci anni, che decorrono dalla data del decesso dell’assicurato.

Senza alcuna preclusione inoltre, con l’entrata in vigore della legge Cirinnà del 2016, anche alle coppie conviventi dello stesso sesso, o che hanno proceduto all’unione civile, è riconosciuto il diritto di poter beneficiare delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, compresa l’erogazione della pensione di reversibilità. Un diritto riconosciuto anche con effetto retroattivo alla data dell’entrata in vigore della legge, come risulta nella sentenza n. 4203/2019 del Tribunale di Foggia, sez. lavoro.