Abbandono del domicilio coniugale. Quali sono le conseguenze?

Un matrimonio in crisi per l’infedeltà, vessazioni fisiche e psicologiche, continue ingerenze da parte dei parenti,  conflittualità tra i coniugi che arrecano danni psichici ai figli, rendono una convivenza, molto forzata.

Quando non si riesce più a sopportarla, si può scegliere di lasciare l’abitazione condivisa con il coniuge?

Innanzitutto va ricordato, che la coabitazione tra coniugi è un obbligo di legge previsto espressamente nel contratto matrimoniale. Nei diritti e doveri reciproci degli sposi si configurano infatti: l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e, appunto, l’obbligo alla condivisione della casa coniugale o di ogni luogo che può essere identificato come la sede abituale del nucleo familiare. La coabitazione può essere derogata, ma solo su consenso esplicito di entrambi i coniugi e per impedimenti temporanei come ad esempio: motivi di lavoro, studio o salute.

L’art. 146 del codice civile regola l’abbandono della residenza familiare e stabilisce che, in caso di allontanamento dal tetto coniugale, senza giusta causa”, si perde il diritto a ricevere l’assistenza morale e materiale, quindi un eventuale mantenimento in caso di separazione, e si avrà anche l’addebito della causa di separazione se  viene dimostrato che la fine del matrimonio è dipesa proprio dall’abbandono.

Se non esistono più possibilità di recupero, In ogni modo, la legge non impone di protrarre una convivenza in una situazione matrimoniale che è degenerata.

Quali sono le modalità che rendono possibile un allontanamento senza conseguenze dal punto di vista penale?

La prima è prevista nello stesso articolo 146: l’aver presentato domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Non è necessario attendere la sentenza di separazione quindi, ma è sufficiente aver presentato gli atti.

Altre motivazioni accolte dalla giurisprudenza, riguardano l’aver subito violenze fisiche o psicologiche. La regola vale anche per una pregressa irreversibile crisi coniugale, nel senso che, comunque la crisi deve essere la causa dell’allontanamento e non un effetto.

L’abbandono della residenza familiare inoltre, per essere definito tale, deve essere confermato dal rifiuto di volerci ritornare.  Non sono considerate abbandono, le cosiddette “pause di riflessione” o dichiarazioni e allontanamenti a seguito di una lite con affermazioni del tipo: “questa notte vado a dormire da mia madre”,  o  “ci rivediamo quando sarai tornata/o  in te”.

L’allontanamento può avvenire sia da soli, che assieme ai figli, in questo secondo caso ci sono regole, che se non rispettate hanno conseguenze penali aggiuntive. Se ci si allontana da casa con i figli, è necessario riferire l’indirizzo della nuova residenza perché entrambi i coniugi hanno il diritto di vedere la prole. Inoltre, se ci si allontana con i figli, si perde il diritto a vedersi assegnata, in caso di separazione, la casa coniugale insieme a loro, dal momento che non hanno più dimorato stabilmente nella casa familiare.

Ci sono anche conseguenze penali, in caso di abbandono del tetto coniugale. Per l’art. 570 del codice penale infatti, chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con una sanzione penale da 103,00  a 1.032 euro.

Per escludere la responsabilità penale, si deve continuare a garantire il mantenimento ai figli.

In tutti i casi di allontanamento sopracitati, l’onere di provare d’aver agito per una giusta causa, spetta sempre al coniuge che si è allontanato.

Per tutelarsi da conseguenze, la miglior soluzione è sempre l’invio di una comunicazione scritta e inviata con raccomandata dal proprio Avvocato, direttamente al coniuge da cui ci si intende allontanare.

A fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lo Studio legale dell’Avvocato Pier Giorgio Monti, ha attivato anche un servizio di consulenza professionale online. Tutti gli utenti che preferiscono usufruire di questa modalità, possono prenotarsi seguendo le indicazioni fornite nel sito: www.avvocatomonti.com