Ammissione di prove e di testimonianze tardive

L’iter processuale in Italia segue regole molto rigide, con tempistiche non derogabili, tuttavia ci sono alcuni casi in cui vengono ammesse eccezioni. 

All’art. 507 del codice di procedura penale viene stabilita l’ammissibilità di nuove prove d’ufficio anche se è terminato il periodo concesso per l’acquisizione, che in certi casi può essere dovuto al mancato o tardivo deposito della lista di prove prescritta dall’art. 468 c.p.p. Diverse volte infatti, il termine per l’ammissione di prove decade senza che effettivamente siano state ancora prodotte. Conditio sine qua non, per acquisizioni d’ufficio tardive è che le prove fornite dalle parti o richieste dal Giudice, siano prove avente carattere decisivo.

La ratio infatti, è consentire al Giudice d’avere il quadro probatorio migliore per poter decidere e, a riguardo, può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi, andando a richiedere e a recuperare anche quelle prove, che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, o a cui consensualmente, hanno rinunciato;  prove che invece secondo il Giudice, risultano necessarie all’esito dell’istruttoria.

La Corte di Cassazione, a novembre 2019, ha quindi stabilito che tale articolo si può applicare anche nel caso di deposito tardivo delle liste testimoniali, sempre per il principio di ottenere più informazioni che risultino di assoluta necessità, salvo quando è sufficiente una definizione di “utilità” che è discrezionale e insindacabile.

Anche al Giudice di pace è riconosciuto il potere di acquisire o richiedere nuove prove, anche quelle che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere, ma non ha chiesto.