Il frutto di capitali illeciti, definito anche “denaro sporco” quando con una serie di passaggi viene reimpiegato in attività lecite, diventa denaro “riciclato”.
E’ un fenomeno che purtroppo occupa il 10% del prodotto interno lordo a livello mondiale, e che può coinvolgere professionisti e imprese nei più svariati settori, anche in maniera inconsapevole.
Il decreto di legge n.90 del 25/05 2017 definisce potenzialmente considerabile reato di riciclaggio “ogni delitto non colposo da cui scaturisce un provento suscettibile di una valutazione economica”.
Per evitare di incorrere nel reato, la norma indica l’adeguata verifica della propria clientela con l’acquisizione anagrafica dei dati tramite documenti di identità in corso di validità, la verifica della motivazione delle operazioni, verifica dei prodotti e dell’area geografica di loro provenienza.
Quando scatta l’obbligo di verifica della clientela?
– Nel momento in cui si instaura un rapporto continuativo o viene conferito un incarico professionale;
– Quando viene eseguita un’operazione occasionale che comporta la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, ma per Banche, Poste e Istituti di Credito, scatta anche al di sotto di questo importo.
– Nell’ipotesi di un trasferimento di fondi superiori a 1.000 euro, in caso sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, ed infine nel caso in cui ci siano dubbi sui dati ottenuti al momento dell’identificazione del cliente.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela vale anche per operazioni a carattere occasionale e di importo inferiore a 15.000 euro per Banche, Poste Italiane S.p.A., Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
La verifica può essere ordinaria, semplificata o rafforzata
L’obbligo può essere assolto mediante tre tipologie di verifica, a seconda del grado di rischio nello svolgimento di una o più operazioni. Se il grado di rischio è basso o poco significativo la misura da adottare è “Semplificata” e richiede una periodicità di controllo da rinnovare ogni 36 mesi. La verifica “Ordinaria” riguarda un rischio abbastanza significativo e il controllo deve essere rieffettuato ogni 24 mesi, mentre se il rischio di riciclaggio è molto significativo, la verifica diventa “Rafforzata” e deve avere una cadenza che va da 6 a 12 mesi.
Tra le novità introdotte nel decreto legge antiriciclaggio, c’è anche la verifica della clientela obbligatoria, da parte delle persone politicamente esposte. In questa categoria vi rientrano tutte quelle persone che occupano cariche pubbliche di rilievo, i loro familiari e chi con loro ha legami stretti.
Tra le persone politicamente esposte, rientrano ad esempio: i Sindaci dei Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, Presidenti di Regione, Consiglieri e Assessori, i membri degli organi direttivi centrali dei partiti politici, i Giudici della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti, ufficiali delle Forze Armate e tante altri Soggetti che ricoprono cariche pubbliche.
La norma definisce famigliare della persona politicamente esposta, e quindi soggetto ad altrettanta verifica adeguata e obbligatoria della propria clientela: il genitore, il coniuge o assimilabile, i figli e i loro coniugi; la persona con cui intrattiene legami stretti o legata in rapporti d’affari e nella titolarità giuridica di un’impresa o che detiene il controllo (anche solo in maniera formale) di un Ente, a beneficio della persona politicamente esposta.
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