Ordine di protezione: anche solo uno schiaffo

Il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con ord. del 30.06.2016, ha statuito che anche un solo schiaffo alla moglie costituisce atto di violenza idoneo a far scattare la misura di protezione ex art. 342-bis c.c. In pratica è ribadito il principio secondo cui quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 tre cod. civ. In passato erano richiesti più comportamenti pregiudizievoli per l’adozione di misure di protezione.