Fine agosto, gli stabilimenti balneari si preparano ad accogliere gli ultimi vacanzieri della stagione. Quali sono le accortezze che devono adottare e per quale tipologia di danno il turista può chiedere un risarcimento danni per infortunio, occorso in spiaggia o nella struttura? Vediamole insieme.
Regolamento
All’interno dello stabilimento va affisso in maniera visibile il regolamento, cui deve sottostare chi frequenta quella struttura balneare.
Infortunio causato da oggetti sulla sabbia
La spiaggia deve essere pulita, senza presentare oggetti che potrebbero ferire i bagnanti. L’obbligo è a carico del gestore che ne detiene la concessione e del Comune per le parti di spiaggia libera. Con sentenza n.20731, nel 2016 la Cassazione ha esplicitato che il Comune risponde in caso di infortunio anche qualora il servizio di pulizia sia stato affidato ad un soggetto terzo (art.1228 c.c.). Il caso, preso in esame riguardava una bambina che, camminando sulla spiaggia la mattina, si era ferita i piedi a causa di braci ancora ardenti nascoste sotto la sabbia, residuo di un falò della sera prima. Il Comune aveva appaltato la pulizia a una ditta esterna ma è stato comunque obbligato al risarcimento.
Infortunio causato da oggetti “volanti” (ombrelloni, lettini, etc.)
Il gestore ha l’obbligo di risarcire il bagnante ferito da ombrelloni, lettini o altri oggetti fatti “volare” da una raffica di vento, in quanto responsabile delle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito (art. 2051 c.c.), cioè il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile. Una raffica di vento non viene annoverata dalla giurisprudenza come imprevedibile. Diverso è il caso invece di una tromba d’aria, come quelle verificatesi di recente sulle spiagge romagnole.
Infortunio causato da pavimento bagnato
Se il bagnante subisce un infortunio a causa di un pavimento bagnato, non ha diritto al risarcimento se il fatto è avvenuto per non aver prestato la normale attenzione, come ad esempio se è caduto mentre correva nella zona adiacente le docce. Ha invece diritto al risarcimento se l’incidente è avvenuto per la presenza di un liquido scivoloso diverso dall’acqua, non segnalato dal gestore (Cassazione sentenza n.9009 del 2015).
Infortunio occorso praticando uno sport in spiaggia
Lo stabilimento balneare, se dotato di aree dedicate alla pratica sportiva, quali campi per beach volley, racchettoni, ping pong, bocce etc. ha l’obbligo di stipulare un’apposita assicurazione.
Assenza del bagnino
Il bagnino non può mai allontanarsi dalla zona su cui deve vigilare, pena sanzioni amministrative e responsabilità penali. È giustificato solo, se sta prestando soccorso ad altri bagnanti o l’area è troppo ampia per essere coperta da una sola persona. Della carenza di personale di salvataggio è responsabile il titolare dello stabilimento. (Cassazione, sentenza n.13589 del 2006 e n.38024 del 2012).
Danno provocato dagli altri bagnanti
Anche gli stessi bagnanti non sono esenti da responsabilità e devono prestare attenzione a non “rovinare” le altrui vacanze, per non incorrere nel reato di molestie ex art. 660 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”. Ci sono state già sentenze di condanna anche per molestie causate dal lancio di gavettoni in spiaggia.